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Politica | 18 luglio 2019, 13:02

Dopo l’approvazione in Senato il “Codice rosso” contro la violenza è legge: ecco cosa prevede

Pesanti inasprimenti di pena per maltrattamenti, stalking, “revenge porn” e altri reati purtroppo drammaticamente comuni

Dopo l’approvazione in Senato il “Codice rosso” contro la violenza è legge: ecco cosa prevede

Con 197 sì e 47 astenuti – tra i quali figurano esponenti del Partito Democratico e di LeU, i quali ritengono il provvedimento non disponga delle coperture economiche necessarie per venir attuato – il “Codice rosso” contro la violenza domestica e di genere è legge dello Stato e, in quanto tale, entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento – fortemente voluto dai ministri della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S) e della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno (Lega), che in veste di avvocato si è occupata spesso di violenza di genere – in sostanza accelera fortemente tutto l’iter investigativo e giuridico concernente questo tipo di episodi. Per i quali – come purtroppo dimostrato da molteplici episodi, anche recenti, come nel caso dell’omicidio di Savona – tempestività d’intervento, tutela delle vittime e certezza delle pene sono elementi determinanti, in grado di far davvero la differenza.

Molteplici gli ambiti in cui le nuove norme incideranno, ad iniziare dall’obbligo per la polizia giudiziaria, una volta acquisita notizia di reato, di riferire immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale. A quel punto il magistrato avrà tre giorni di tempo per raccogliere le testimonianze della vittima o di chi ha denunciato il fatto ed eventualmente disporre l’avvio di una specifica indagine.

Il provvedimento inasprisce altresì le norme, già vigenti, che fanno divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai luoghi da essa frequentati, punendo con il carcere da 6 mesi a tre anni chi violi gli obblighi e i divieti previsti.

Il tempo a disposizione per denunciare una violenza subita passerà dagli attuali 6 mesi ad un anno, mentre la reclusione prevista per chi compie reati di stalking passerà dagli attuali “da sei mesi a cinque anni” a “da uno a sei anni e sei mesi”. Serrata anche nei confronti di chi provoca deformazioni

Punita, con la reclusione da uno a cinque anni, la costruzione o l’induzione al matrimonio con riferimenti a chi “con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o un'unione civile”. Tale norma avrà valore anche al di fuori dei confini italiani, punendo eventuali matrimoni forzati anche qualora si verifichino all’estero vedendo coinvolti cittadini italiani o stranieri residenti nel nostro Paese.

La pena appena citata viene aumentata passando da 2 a 7 anni di reclusione se il fatto è commesso in presenza o a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza, di persona con disabilità fisica o psichica o nel caso avvenga dietro la minaccia di armi.

Puniti molto severamente anche gli episodi di maltrattamento e atti persecutori contro familiari o conviventi, poiché la pena è stata elevata dai 3 ai 7 anni di reclusione, che diventano dai 4 ai 9 in caso il fatto abbia provocato una lesione permanente grave o dai 7 ai 14 anni di reclusione in caso di lesioni permanenti gravissime quali ad esempio sfregi provocati con l’acido. Nel caso l’aggressione con acido provochi la morte della vittima è previsto l’ergastolo.

Pena che può venir disposta anche per tutti gli altri tipi di maltrattamenti in presenza di elementi aggravanti (estese dalla norma anche alle relazione affettiva senza stabile convivenza o di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva). E’ previsto, inoltre, che le sanzioni siano ulteriormente inasprite qualora i maltrattamenti avvengano in presenza o danno di minori, di donna incinta o persona con disabilità.

Incrementate anche le pene per i casi di violenza sessuale che, se compiuti a danno di un minore di dieci anni, comporteranno una condanna da un minimo di 12 a un massimo di 24 anni di reclusione. Altresì duramente punito il cosiddetto fenomeno del “revenge porn”, con sanzioni pecuniarie e pene carcerarie per chi realizza o diffonde, senza il consenso delle persone rappresentate, immagini o video privati sessualmente espliciti. La norma prevede la reclusione da 1 a 6 anni e sanzioni che vanno dai 5.000 ai 15.000 euro, oltre ad una serie di aggravanti che contemplano i casi in cui il reato venga commesso a danno del coniuge, anche nel caso si sia separati o divorziati, o di persona con cui vi sia stato legame sentimentale.

Sul fronte degli stanziamenti e delle attività di prevenzione, il “Codice rosso” stabilisce l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria, oltre al reperimento, dal 2020, di 7 milioni di euro da destinare agli orfani di femminicidio secondo quanto già previsto dalla Legge di Bilancio. Infine è previsto che i condannati per reati di natura sessuale a danni di minori possano sottoporsi a trattamenti psicologici finalizzati al loro recupero, ai fini della valutazione di eventuali benefici penitenziari.

Gabriele Massaro


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