Pronto condominio - 18 gennaio 2021, 07:00

Ascensore e ripartizione spese: contano altezza e millesimi (2000)

Chi non partecipa all'installazione dell'impianto, può subentrare in qualsiasi momento

Ascensore e ripartizione spese: contano altezza e millesimi (2000)

Quando l'ascensore è realizzato insieme allo stabile, l’impianto appartiene a tutti i condòmini ed essi contribuiscono alle spese di manutenzione secondo il criterio previsto dall’articolo 1124 del Codice civile, per il quale «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo».

È inoltre precisato che «al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune». 

 

Può succedere, però, che l’ascensore venga costruito in un momento successivo, con l’installazione che rientra fra le cosiddette “innovazioni” previste dall’articolo 1120 del Codice civile. Per approvare l’intervento sarebbe necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell'edificio, ma tale quorum può essere ridotto, in quanto l’ascensore contribuisce a eliminare le barriere architettoniche. E così per il via libera è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno i 500 millesimi. 

 

Ma cosa succede se qualcuno è contrario all’installazione dell’impianto? La legge prevede che coloro che hanno espresso un voto negativo in assemblea possono rinunciare all’utilizzo dell’ascensore, che verrà dotato di una serratura, con tanto di chiave fornita esclusivamente ai proprietari.

 

Ad ogni modo, tutti i condòmini e i loro eredi o aventi causa che non hanno contribuito all’installazione, possono ripensarci in qualsiasi momento versando al condominio la quota spettante, calcolata in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà, tenendo conto della rivalutazione monetaria e del deprezzamento del bene. Chi subentra è, inoltre, tenuto a pagare i costi di manutenzione straordinaria fino a quel punto sostenuti dal resto dei condòmini.

 

Resta inteso che il costo d’installazione del nuovo ascensore va suddiviso tra i condòmini comproprietari in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà, mentre per le spese di manutenzione, ordinarie e straordinarie, si applica il criterio contenuto nell’articolo 1124 del Codice civile.

Studio legale Rezzonico

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