Pronto condominio - 29 marzo 2021, 15:00

Conto corrente condominiale: passaggio obbligatorio per assicurare trasparenza

Ciascun condomino può visionare i documenti contabili, ma attraverso l'amministratore

Conto corrente condominiale: passaggio obbligatorio per assicurare trasparenza

Fra i compiti a cui non può sottrarsi l’amministratore di condominio, vi è anche l’apertura di un conto corrente condominiale, dove far transitare le entrate e le uscite inerenti la gestione dello stabile.

 

L’articolo 1129 del Codice civile prevede che «l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio».

 

Inoltre, «ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».

 

Infine, la norma precisa che «alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».

 

Ogni condomino, in qualsiasi momento, è quindi libero di chiedere all’amministratore di poter visionare il conto comune, con il professionista che è obbligato a fare “da tramite” e fornire in tempi rapidi quanto richiesto, così da garantire la massima trasparenza.

 

Qualora l’amministratore venga meno al suo compito, anche il singolo condomino può chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria e mettere all’ordine del giorno la revoca del mandato. Nel caso in cui, per svariati motivi, l’assemblea non riesca a riunirsi o ancora, nell’eventualità che non si raggiunga il quorum richiesto, al richiedente non rimane che rivolgersi all’autorità giudiziaria, che può revocare l’incarico all’amministratore, in quanto colpevole di “grave irregolarità”.

 

L’articolo 1129 recita, infatti, che «la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio».

 

Revoca che «può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino (…) se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali (…) i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato».

 

Dopo l’entrata in vigore della legge di riforma sul condominio 220/2021, l’Arbitro bancario, con la decisione n. 400 del 22 gennaio 2014, è intervenuto sull’argomento, osservando che l'unico soggetto legittimato a ottenere l'estratto conto dalla banca o dall'ufficio postale è l’amministratore e, soltanto in seconda battuta, nel caso in cui l'amministratore venga meno al suo compito, il condomino interessato può rivolgersi direttamente alla banca.

Studio legale Rezzonico

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