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Sanità | 07 luglio 2021, 17:29

Covid: obbligo di vaccinazione per i sanitari, il Tar deciderà il 6 ottobre, in Liguria sono oltre 400 i professionisti che hanno presentato ricorso

Oggi la prima udienza a Genova, oltre undicimila le lettere inviate da Alisa nelle settimane scorse al personale non ancora sottopostosi alla somministrazione del vaccino

Covid: obbligo di vaccinazione per i sanitari, il Tar deciderà il 6 ottobre, in Liguria sono oltre 400 i professionisti che hanno presentato ricorso

Fissata il 6 ottobre l'udienza di merito del Tar per i sanitari liguri 'no vax'. Stamani infatti, si è tenuta la prima udienza dinnanzi al Collegio sul ricorso presentato da 400 persone, tra medici, infermieri, Oss e personale sanitario vario, che lavora nei distretti delle varie Asl provinciali.

Il ricorso, presentato dall'avvocato Daniele Granara, ha lo scopo di sospendere in via cautelativa l’obbligo di vaccinazione così come disposto dal decreto legge varato il primo aprile scorso che, di fatto, che ha reso obbligatoria l'immunizzazione per chi lavora nel settore sanitario. Per chi si rifiuta è stata prevista la ricollocazione nei posti ricopribili nelle garanzie dell'esclusione rischio contagio, ma nei casi più estremi anche alla sospensione e di conseguenza è previsto anche lo stop della retribuzione.

I ricorrenti si augurano che qualora le varie Asl prendano provvedimenti, come cambio di mansione o sospensione dal lavoro, la stessa possa essere messa in stand by fino a quando i giudici decideranno in merito alla questione dell'obbligatorietà del vaccino per i sanitari. 

Sono state 11 mila le lettere di invito alla vaccinazione spedite nelle scorse settimane dalle cinque Asl della nostra regione, dove tra mancate risposte e qualcuno convinto in extremis spiccavano però 26 netti rifiuti (sommando i 4 della Asl di Savona e i 22 della Asl di Genova).

"Il ricorso si fonda sulla illegittimità costituzionale, sotto plurimi profili, è riportato nell’atto del legale Granara, di diritto interno e diritto europeo, di un obbligo riferito ad un vaccino di cui non è garantita né la sicurezza né l’efficacia, essendo la comunità scientifica unanime nel ritenere insufficiente, sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista temporale, la sperimentazione eseguita”.

L’obbligo di vaccinazione quindi, per i ricorrenti è applicativo “di una disposizione legislativa violativa del diritto europeo, incostituzionale e lesiva del diritto inviolabile di libertà di scelta, di prevenzione e di cura, tanto più a fronte dell’assenza di garanzia di sicurezza ed efficacia(…) È noto che - è riportato sempre nell’atto- il breve tempo di cui si sono potute giovare le case farmaceutiche per gli studi, la predisposizione e la sperimentazione delle soluzioni vaccinali oggi disponibili non ha consentito di raggiungere quelle condizioni di sicurezza ed efficacia dei vaccini medesimi, che devono assistere ad ogni prestazione sanitaria imposta. Diversi studi e le stesse case farmaceutiche produttrici dei sieri vaccinali riconoscono, infatti, da un lato, che non sono ancora note le potenzialità dei vaccini sotto il profilo della loro capacità di impedire la trasmissione del virus, la capacità di impedire la contrazione della malattia e la durata temporale dell’efficacia preventiva, dall’altro, che non sono ancora note le conseguenze, soprattutto a lungo termine, derivanti dalla somministrazione dei vaccini”.

Redazione

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