Politica - 07 novembre 2025, 15:18

Federlogistica–Conftrasporto: svolta normativa sui tempi di carico e scarico dei TIR

La circolare del MIT accoglie le istanze del settore e chiarisce definitivamente le regole operative per la logistica

Federlogistica–Conftrasporto celebra un importante successo normativo con l’emanazione della nota ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n. 13485/2025), che chiarisce in modo definitivo l’applicazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005, modificato dall’art. 4 del Decreto-Legge 73/2025.

Il provvedimento riguarda i tempi di carico e scarico delle merci e ha già iniziato a produrre effetti concreti presso le imprese di autotrasporto.

“Finalmente una misura pragmatica e immediatamente operativa che, come sta dimostrando anche la reazione del mercato, va incontro alle esigenze e risolve, certo in parte, problematiche emergenziali dei servizi di autotrasporto delle merci e dell’intera filiera della logistica”. Così Federlogistica-Conftrasporto, che ha portato avanti con decisione queste istanze, esprime, per voce del Presidente Davide Falteri, piena soddisfazione per il provvedimento.

L’intervento del MIT, firmato dal Capo Dipartimento Ing. Stefano Fabrizio Riazzola, recepisce integralmente le indicazioni proposte da Federlogistica. “L’intervento del MIT, firmato dal Capo Dipartimento Ing. Stefano Fabrizio Riazzola, recepisce pienamente le nostre indicazioni – afferma Davide Falteri – e, anche alla luce dalle prime verifiche sul campo, genera certezza su un tema da noi evidenziato con forza, che aveva generato forti incertezze operative e interpretative all’interno della filiera logistica e dell’autotrasporto”.

La circolare ministeriale stabilisce con chiarezza alcuni punti fondamentali:

  • “la franchigia di attesa ai fini di carico e scarico è fissata tassativamente in 90 minuti, decorrenti dall’arrivo del veicolo nel luogo indicato per le operazioni; superato tale termine, al vettore spettano 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo”;
  • “l’indennizzo è dovuto anche per il superamento dei tempi contrattuali di carico o scarico, senza ulteriori franchigie”;
  • “la norma non consente deroghe pattizie e sancisce la responsabilità solidale di committente e caricatore nel pagamento dell’indennizzo, salvo diritto di rivalsa”;
  • “soprattutto, viene chiarito che i tempi di attesa e i tempi di carico/scarico sono concetti distinti: i 90 minuti di franchigia si riferiscono esclusivamente all’attesa del mezzo, mentre le operazioni di carico e scarico non rientrano in tale periodo e possono anch’esse generare diritto all’indennizzo se superano i tempi contrattuali previsti”.

“Con questo intervento – aggiunge Falteri – si completa la prima fase di un nostro confronto costruttivo con il MIT che ha avuto come obiettivo la tutela del lavoro degli operatori e la trasparenza nei rapporti contrattuali tra vettori, committenti e terminalisti. La logistica italiana può ora contare su una regola chiara e condivisa, utile a ridurre i contenziosi e migliorare l’efficienza del sistema”.

Il chiarimento normativo rappresenta un passo decisivo verso una maggiore equità e funzionalità nella gestione dei tempi di lavoro nel settore dell’autotrasporto, rafforzando la posizione degli operatori e contribuendo a una logistica più moderna e sostenibile.


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