Supera il 62% l’affluenza complessiva in Liguria per il referendum sulla giustizia, mentre lo scrutinio in corso conferma un vantaggio netto del “no”, in particolare nel territorio genovese.
Secondo i dati ufficiali del portale Eligendo, su tutte le 1.784 sezioni, l’affluenza regionale si attesta al 62,23%. Nel dettaglio, Genova e provincia registrano il 63,37% degli aventi diritto al voto (63,31% nel solo Comune di Genova), seguite da La Spezia con il 63,86% e Savona con il 62,22%. Più bassa Imperia, ferma al 55,91%.
Intanto prosegue lo spoglio delle schede. A Genova, con 783 sezioni scrutinate su 964, il “no” si attesta al 61,5% (196.581 voti), mentre il “sì” si ferma al 38,41% (122.585 voti). Un divario ampio che, con oltre l’80% delle sezioni già esaminate, delinea un orientamento ormai piuttosto marcato nel capoluogo ligure.
A livello nazionale, alle 16.04, sono 26.157 le sezioni scrutinate su 61.533: il “no” è avanti con il 54,79%, mentre il “sì” si attesta al 45,21%. L’affluenza in Italia è pari al 58,92%.
Complessivamente, sono 1.181.159 i liguri chiamati al voto, di cui 434.182 nel solo Comune di Genova. Lo scrutinio è ancora in corso.
I dati di ieri sera alle 23.00
Ieri sera, secondo i dati estratti dal portale Eligendo, in Liguria si è raggiunto complessivamente il 48.18% di affluenza al termine della prima giornata di voto per il referendum sulla giustizia. Nel dettaglio, a Genova e provincia hanno votato il 49.50% degli aventi diritto al voto (su 964 sezioni complessive, 653 in città di Genova), a Imperia su 255 sezioni hanno votato il 41,41%, a La Spezia su 257 sezioni hanno votato il 49,66% e infine a Savona su 308 sezioni hanno espresso la propria preferenza complessivamente il 48,02% degli aventi diritto al voto. Per quanto concerne gli aventi diritto al voto, sono nel complesso 1.181.159 i liguri chiamati ad esprimere la propria preferenza. Su Genova, nel dettaglio, gli elettori iscritti nelle liste elettorali che votano sono 434.182.
Il quesito
Il quesito dice: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare'?".
Cosa prevede la riforma
La legge prevede per i magistrati due carriere separate: una per i magistrati giudicanti e una per quelli requirenti, ciascuna con un proprio Consiglio Superiore della Magistratura, ricorda il dossier sul sito del Viminale. "La riforma incide in modo diretto sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Carta costituzionale e introduce una distinzione formale e funzionale tra magistratura giudicante e magistratura requirente. In altri termini, 'separazione delle carriere' significa che i giudici e i pubblici ministeri, che facevano parte di un unico corpo, la magistratura ordinaria, e che condividevano il medesimo Consiglio Superiore della Magistratura, ora, con la riforma, avranno propri organi di autogoverno, autonomi e indipendenti: il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante, competente per i giudici; il Consiglio Superiore della Magistratura requirente, competente per i pubblici ministeri. Ognuno di questi organi sarà presieduto dal Presidente della Repubblica e avrà una propria composizione mista: due terzi dei membri saranno magistrati estratti a sorte della rispettiva carriera, mentre un terzo sarà formato da professori universitari e avvocati con almeno quindici anni di esperienza, scelti tramite sorteggio da un elenco predisposto dal Parlamento".
La riforma introduce anche un nuovo organismo, l’Alta Corte disciplinare, "che sarà composta da quindici giudici - ricorda il Viminale - scelti tra magistrati e giuristi di comprovata esperienza, e che avrà il compito di decidere sulle questioni disciplinari riguardanti tutti i magistrati, garantendo uniformità e indipendenza. In particolare, i quindici giudici dell’Alta Corte disciplinare saranno: o tre giudici nominati dal Presidente della Repubblica, scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio; o tre giudici estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti, compilato dal Parlamento; o nove magistrati appartenenti: sei alla carriera giudicante, tre alla carriera requirente selezionati per sorteggio tra coloro che abbiano almeno vent’anni di servizio e svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. La legge prevede anche l’elezione del presidente dell’Alta Corte disciplinare tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato".