Attualità - 30 settembre 2026, 13:47

Stretta sull'alcol e sul degrado, firmata la nuova ordinanza: divieti e sanzioni in vigore fino a marzo 2027

Prorogate per altri sei mesi le limitazioni al consumo in strada e alla vendita per asporto. Morsa di 20 ore consecutive sul Centro Storico, Sampierdarena e altre nove zone ad alta criticità. Pugno duro anche contro lo stazionamento a Sottoripa e Canevari

Entra ufficialmente in vigore sul territorio comunale la nuova Ordinanza Sindacale n. ORD 390 del 30 settembre 2026, firmata dalla sindaca Silvia Salis su proposta dell’assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale Arianna Viscogliosi e dell’assessora al Commercio Tiziana Beghin. Il provvedimento proroga per ulteriori sei mesi, ovvero fino al 31 marzo 2027, le misure contintingibili e urgenti destinate a contrastare l'abuso di bevande alcoliche, il degrado urbano e le turbative alla quiete pubblica.

L'istruttoria condotta dal Corpo di Polizia Locale ha evidenziato il perdurare di criticità, segnalazioni ed esposti da parte dei residenti nelle aree cittadine maggiormente esposte a fenomeni di inciviltà. Come si legge nelle motivazioni ufficiali dell'atto, la proroga è stata ritenuta necessaria “per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, nonché della sicurezza urbana”.

STOP ALL'ALCOL DI NOTTE E BLOCCO DELL'ASPORTO DALLE 22

L'ordinanza stabilisce una disciplina differenziata che bilancia la tutela della vivibilità con lo svolgimento delle attività economiche e di somministrazione autorizzate.

  1. Divieto serale e notturno su tutto il territorio comunale: Ogni giorno, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, è vietato a chiunque consumare o detenere per l'immediato consumo (in contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche o aperte al pubblico. Il divieto non si applica all'interno delle superfici e dei dehors regolarmente autorizzati per i pubblici esercizi.
  2. Stop alla vendita per asporto: Sempre su tutto il territorio cittadino, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve cessare inderogabilmente alle ore 22.00 e non può riprendere prima delle 06.00 del mattino seguente. L'unica eccezione è consentita per le imprese che effettuano la consegna diretta a domicilio presso l'indirizzo fornito dall'acquirente.

Per le zone urbane maggiormente colpite da fenomeni di degrado e aggregazione problematica, la misura si fa ancora più stringente. In queste aree specifiche, il divieto di consumo e detenzione di alcol in strada è in vigore ogni giorno per ben 20 ore consecutive, ovvero dalle ore 12.00 fino alle ore 08.00 del mattino successivo.

Le zone delimitate dai perimetri stabiliti nell'ordinanza comprendono:

  • Centro Storico (dall'area della Stazione Principe a Piazza Caricamento, San Lorenzo, Garibaldi, Balbi e Porto Antico);
  • Sampierdarena (dalla zona di Via Cantore e Via Rolando fino al Campasso, Fiumara e Lungomare Canepa);
  • Rivarolo e Certosa (compresi Giardini Foltzer, Via Jori, Via Brin, Via Canepari e Ponte X);
  • Cornigliano (compresa l'area della stazione, Via Guido Rossa, Via Cornigliano e Piazza Savio);
  • Sestri Ponente (inclusi Viale Canepa, Parco di Villa Rossi, Via Ciro Menotti e Via Merano);
  • Canevari e San Fruttuoso (da Piazza Raggi e Passo Borgo Incrociati a Corso Galliera e Via Archimede);
  • Giardini Cavagnaro e Val Bisagno (tratto di Via Bobbio, Piazzale Resasco e Via Piacenza);
  • Vernazzola e Sturla (spiaggia, Via Argonauti e giardini di Via del Tritone);
  • Spiaggia di Voltri (tratto compreso tra il Mulino di Crevari e il Rio San Giuliano);
  • Laghetti di San Carlo di Cese (Lungo il Torrente Varenna e Rio Gandolfi);
  • Giardini di Quinto (Piazzale Carristi d'Italia, scogliera e spiagge pubbliche).

MISURE ANTI-BIVACCO E SANZIONI: MULTE FINO A 500 EURO E SEQUESTRO

Un capitolo specifico riguarda le zone di Sottoripa e Canevari, dove l'articolo 3 dell'ordinanza vieta espressamente, dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, di stazionare seduti per terra o sulle gradinate, al di fuori dei posti e degli arredi urbani appositamente predisposti dal Comune di Genova.

Chiunque violi le disposizioni previste va incontro a sanzioni amministrative pecuniarie che variano da 100 a 500 euro. Qualora il trasgressore non aderisca all'invito degli agenti di Polizia Locale di smaltire la bevanda negli appositi contenitori, si procederà al sequestro cautelare immediato dell'oggetto e del liquido.

I commercianti e i gestori di pubblici esercizi nelle aree interessate saranno tenuti ad affiggere in modo ben visibile dall'esterno la cartellistica ufficiale recante i divieti e le relative fasce orarie. L'atto prevede tuttavia la possibilità di deroghe temporanee per grandi eventi cittadini e manifestazioni straordinarie di rilevante interesse pubblico, che verranno concordate con appositi provvedimenti della Direzione Commercio e della Polizia Locale.

I.R.


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