Economia - 10 ottobre 2026, 07:00

Mesotelioma, il tribunale di potenza riconosce l’origine professionale: inail condannato a pagare la rendita alla vedova di un ex operaio fiat e autista fibronit

Accolto il ricorso della famiglia dopo quasi dieci anni dalla diagnosi. Le consulenze d’ufficio hanno accertato un’esposizione all’amianto oltre i limiti di legge per più di 16 anni.

Il Tribunale di Potenza, sezione lavoro, ha stabilito che il mesotelioma pleurico che nel 2018 ha portato al decesso del dipendente FIAT, ha origine professionale. Con la sentenza n. 461/2026, il Tribunale di Potenza ha condannato l’INAIL a riconoscere le prestazioni dovute al lavoratore e alla vedova, assistita dall’avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. 

La vicenda lavorativa e clinica

Il dipendente FIAT ha lavorato dal 1958 al 1969 come operaio nel reparto fonderie dello stabilimento FIAT di Mirafiori, a Torino. Dal 1970 è stato autista per una ditta di trasporti di Bari, impegnato nel trasporto dei materiali in cemento-amianto prodotti dalla Fibronit. In seguito, come autista per un’altra cementifera barese e, dal 1980 al 2006, come titolare di un’impresa artigiana di trasporti.

La malattia è stata diagnosticata nell’aprile 2016, dopo diversi ricoveri tra Villa d’Agri e Potenza. Il lavoratore fece subito domanda all’INAIL, che nel settembre 2016 la respinse per “documentazione insufficiente”. La stessa motivazione è stata ripetuta nel 2019 alla vedova, dopo la morte del marito il 21.06.2018. La famiglia si è rivolta al giudice con ricorso depositato il 09.06.2021.

Le consulenze

Durante il processo sono state ascoltate testimonianze e disposte due consulenze tecniche d’ufficio. Quella tecnico-ambientale, dell’ingegner Antonello Imperatrice, ha concluso che Faustini fu sottoposto a un’esposizione media annua superiore ai limiti di legge dal 01.06.1958 al 31.12.1974, per 16 anni e 7 mesi. La consulenza medico-legale, del dottor Gianfranco Tramice, ha confermato il nesso causale tra l’attività lavorativa e il tumore. 

Il Tribunale di Potenza ha condiviso queste valutazioni e ha rilevato che l’Istituto non ha portato elementi decisivi per discostarsene. Ha richiamato anche i principi della Cassazione: l’origine professionale va valutata in termini di ragionevole certezza e, per l’equivalenza delle cause prevista dall’art. 41 del codice penale, anche un contributo ridotto della noxa lavorativa può essere concausa.

Cosa dovrà pagare l’INAIL

L’Istituto, dunque, è stato condannato a costituire la rendita diretta dal 01.07.2016 al 21.06.2018, con i gradi di invalidità accertati, gli arretrati e le maggiorazioni del Fondo vittime dell’amianto; a costituire in favore della vedova la rendita ai superstiti, dal 22.06.2018, con gli arretrati; a liquidare l’assegno funerario, con le maggiorazioni del Fondo vittime dell’amianto, oltre a interessi e rivalutazione. 

Il commento dell'Osservatorio Nazionale Amianto

“La sentenza segna la fine di un’attesa durata quasi dieci anni, dalla prima domanda all’INAIL nel 2016 al deposito del ricorso nel 2021, fino al verdetto di quest’anno. Una vittoria che porta il riconoscimento di una verità a lungo negata: la malattia che ha strappato il lavoratore ai suoi cari è stata causata dal lavoro. Nessuna sentenza potrà restituire il marito, ma il Tribunale ha riconosciuto ciò che la famiglia sosteneva fin dall’inizio, ed è stato infine riconosciuto quanto spettava loro per legge”. 

Prosegue l’impegno dell’Osservatorio Vittime del Dovere APS e dell’ONA, Osservatorio Nazionale Amianto APS, con tutto lo staff legale di cui fa parte l’Avv. Veronica Scigliano, l’Avv. Lidiana Belfiore, l’Avv. Giorgia Cicconi, la Sig.ra Francesca Piredda e la Dott.ssa Federica Pacca.

Per poter accedere al servizio gratuito è sufficiente domandare la consulenza con email a: osservatorioamianto@gmail.com oppure scrivere attraverso il sito ONA, ovvero chiamando il numero verde 800 034 294. 

I.P.