Attualità - 02 marzo 2020, 14:21

Riammissione a scuola: certificato non necessario, salvo assenza dovuta a malattie soggette a notifica obbligatoria e superiore a cinque giorni

Resta necessaria l’autocertificazione per assenze senza obbligo di certificato medico

Riammissione a scuola: certificato non necessario, salvo assenza dovuta a malattie soggette a notifica obbligatoria e superiore a cinque giorni

In applicazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del °1 marzo 2020, art. 4, comma c, “la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991 n. 6 di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga delle disposizioni vigenti”, si precisa quanto segue. Alisa ha trasmesso una nota esplicativa agli uffici competenti contenente chiarimenti in merito alle modalità di giustificazione delle assenze e alle misure di prevenzione. 

MODALITÀ GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

Il certificato medico è necessario, solo per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria e di durata superiore a 5 giorni. 

Si ricorda che il certificato medico NON è necessario se l’assenza è riferibile esclusivamente al periodo di chiusura della scuola prevista da ordinanza, anche per periodi superiori a 5 giorni e NON è intervenuta una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria. Per le assenze per le quali NON è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a produrre in forma scritta un’autocertificazione che riporti di: “Non aver contratto una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto contatti con casi sospetti o confermati”. Per ogni dubbio è possibile rivolgersi al pediatra, al medico di famiglia o contattare il NUE 112. 

MISURE DI PREVENZIONE 

Con riferimento al Decreto sopra citato, art. 3, comma b, “nei servizi educativi per l'infanzia di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4”, si precisa quanto segue. 

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Tel. 010 548 8193 MAIL: ufficiostampa.alisa@regione.liguria.it 

Redazione

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