Pronto condominio - 15 febbraio 2021, 15:00

Rumori e odori molesti in condominio

Non bisogna oltrepassare la soglia di tollerabilità, ma spetta al giudice decidere di caso in caso.

Rumori e odori molesti in condominio

In ambito condominiale, rumori e odori molesti sono spesso oggetto di discussione tra vicini. L'articolo 844 del Codice civile dispone che «il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi» precisando poi che «nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso».

 

L'argomento è affrontato anche dal Codice penale, con l’articolo 659 che recita: «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro. Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità».

 

Inoltre «chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro».

 

Dalla lettura dei due articoli si evince che i rumori sono tollerabili entro una certa soglia, che però non è definita dalla legge. Questo vuoto normativo lascia nell’incertezza e ci sono volute numerose pronunce di tribunali e Cassazione per fare un po’ di chiarezza sull’argomento. Si è giunti alla conclusione che, con riferimento al rumore, il limite è pari a 3 decibel rispetto al rumore di fondo nel periodo notturno e 5 decibel rispetto al rumore di fondo nel periodo diurno, per gli ambienti abitativi.

 

Ciò significa che lo stesso rumore può essere più o meno tollerabile a seconda del luogo in cui è prodotto. Per “inchiodare” il condomino molesto e comminare l’eventuale multa (l’amministratore può sanzionare, ma solo con il via libera dell’assemblea) sarà però necessario disporre una Ctu (Consulenza tecnica d'ufficio) volta a misurare l'intensità del rumore attraverso una perizia fonometrica. 

 

Ancora più complesso è misurare gli odori molesti, con il giudice che decide di caso in caso, avvalendosi di una perizia tecnica. La Cassazione (sentenza n. 14467 del 24 marzo 2017) ha però osservato che le disposizioni contenute nell'articolo 674 del Codice penale "Getto pericoloso di cose" valgono anche per gli odori molesti. 

Studio legale Rezzonico

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