Pronto condominio - 22 febbraio 2021, 15:00

Sopraelevazione in condominio: un diritto con delle limitazioni

L'intervento non deve ledere il decoro architettonico dell'edificio e la sua stabilità

Sopraelevazione in condominio: un diritto con delle limitazioni

L’articolo 1127 del Codice civile disciplina la sopraelevazione disponendo che «il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare».

La norma precisa poi che «la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti».

In ogni caso, chi procede con la sopraelevazione è tenuto a corrispondere agli altri condomini «un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante» oltre a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

La legge - a meno che il regolamento contrattuale non ponga un divieto esplicito – consente quindi al condomino che abita l’appartamento posto all’ultimo piano dello stabile di ampliare il proprio immobile. L’intervento non deve però alterare la stabilità e l’aspetto architettonico dell'edificio e neppure determinare una notevole diminuzione dell'aria e della luce per i piani sottostanti.  

Per procedere non è necessario il via libera dell’assemblea, mentre occorrono il permesso di costruire e una perizia volta a verificare l'idoneità statica dell'edificio.

I costi sono ovviamente a carico di chi esegue l’intervento, tenuto anche a corrispondere agli altri condòmini proprietari la cosiddetta “indennità di sopraelevazione”, il cui importo equivale al valore dell'area occupata dalla nuova costruzione, diviso per il numero dei piani (compreso il nuovo, ma escluse le cantine) e detratto il costo della quota spettante al titolare della sopraelevazione. 

La sopraelevazione determina, inoltre, un aumento della metratura dell’immobile e, di conseguenza, a intervento ultimato andranno riviste le tabelle millesimali utilizzate per la ripartizione delle spese tra condòmini. Il costo per procedere con la revisione è interamente a carico di chi ha eseguito la sopraelevazione.

Studio legale Rezzonico

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