Attualità - 29 luglio 2021, 07:35

A Chiavari un bar aperto oltre mezzo secolo fa si è visto negare lo status di attività storica

Una recente sentenza del Tar dà ragione al comune e boccia il ricorso presentato dai titolari. Il legale: "Faremo ricorso al consiglio di Stato"

A Chiavari un bar aperto oltre mezzo secolo fa si è visto negare lo status di attività storica

Da oltre cinquant'anni a Chiavari, il bar 'Piero' è ormai una istituzione della cittadina della riviera di levante, ma i titolari si sono visti negare il riconoscimento dello status di attività storica.

Il Tar, con una sentenza di alcuni giorni fa si è infatti espresso bocciando il ricorso presentato dai gestori del bar, assistiti dall'avvocato Daniele Granara, contro il comune di Chiavari, colpevole, secondo i ricorrenti di non aver inserito l'attività tra quelle storiche, perché in città mancherebbe un apposito registro.

Il ricorso era basato sul fatto che al comune era stata presentata richiesta affinchè al Bar Piero, prima 'Bar Liuccia', da decenni nel centro abitato di Chiavari, venisse riconosciuto come “locale commerciale storico tradizionale, in quanto espressione dell’identità storico culturale della Città di Chiavari”.

“A suffragio dell’istanza, - si legge nella sentenza - la richiedente evidenziava che la medesima attività commerciale è stata esercitata per più di cinquant’anni nell’immobile suindicato ove sarebbe tuttora conservata parte dell’arredo originario”.

Il comune ha risposto che l'istanza sarebbe stata presa in esame non appena la città si sarebbe munita di un registro delle attività storiche. Una risposta che non è stata ritenuta sufficiente dai titolari, che hanno presentato ricorso al Tar, che però lo ha respinto:

“Anche volendo ipotizzare che l’esercizio di un bar –
si legge nelle motivazioni - possa astrattamente essere ricondotto alla categoria delle 'attività commerciali tradizionali' delineata dal legislatore nazionale, la richiamata disposizione esplicita in capo all’ente locale un’evidente facoltà (e non un obbligo) il cui esercizio comporta inevitabilmente l’imposizione di limiti funzionali al conseguimento degli specifici fini di tutela e di valorizzazione. E’ lecito dubitare, in conseguenza, che il privato possa trarre effettive utilità dal riconoscimento della qualifica in parola e, comunque, è certo che la relativa pubblica funzione non assume, sulla base del dettato normativo del citato comma 1-bis, carattere doveroso per l’Amministrazione, con la conseguente insussistenza di uno specifico obbligo di provvedere sull’istanza del privato”.

I giudici hanno respinto in toto il ricorso, anche la parte riguardante i presunti danni subiti dall'attività per il mancato riconoscimento: “Va respinta anche la domanda di risarcimento dei danni, per di più non supportata dalla prova in ordine all’effettiva costituzione del fondo per la concessione di contributi a favore delle 'botteghe storiche' e, pertanto, dalla dimostrazione relativa all’esistenza del lamentato pregiudizio economico”.

L'avvocato Granara, contattato da La Voce di Genova, ha annunciato ricorso al consiglio di Stato.

Francesco Li Noce

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