Attualità - 22 maggio 2024, 16:38

Arenzano, il Difensore Civico dice no alla realizzazione della galleria paramassi: “Troppo impattante sul paesaggio”

Intervento di Francesco Cozzi sulla creazione di un tunnel di trecento metri in località Pizzo, sulla Strada Statale Aurelia, dopo la richiesta di attenzione dell’Associazione Amici di Arenzano

Arenzano, il Difensore Civico dice no alla realizzazione della galleria paramassi: “Troppo impattante sul paesaggio”

La realizzazione di una galleria paramassi, lunga almeno trecento metri, ad Arenzano, in zona Pizzo, lungo la Strada Statale Aurelia sembra essere nei piani di ANAS. L’obiettivo di tale opera sarebbe quella di “ridurre i rischi connessi alla franosità del versante e risolvere le problematiche emerse a seguito degli eventi de 2014 e del 2016”, come spiegato dall’Associazione Amici di Arenzano, che ha appreso le intenzioni e ha richiesto l’intervento del Difensore Civico Francesco Cozzi. Secondo i membri “l’opera, di dimensioni monumentali e posta direttamente sul lungomare, impatterebbe fortemente su ambiente e paesaggi” e creerebbe “gravi disagi a causa della lunga durata di esecuzione degli imponenti lavori”. Inoltre, “dagli approfondimenti effettuati è emerso che li Comune di Arenzano ha più volte chiesto ad ANAS di valutare soluzioni differenti, ottenendo sempre al risposta che non è possibile procedere diversamente, rifiutando a priori qualsiasi ipotesi alternativa al progetto, peraltro non elaborato da ANAS”.  

Il Difensore Civico ha quindi scritto alla Soprintendenza Archeologica, delle Belle Arti e del Paesaggio e agli uffici regionali competenti, rilevando che la realizzazione di tale intervento necessita di una preventiva autorizzazione paesaggistica, vista l’area in cui la galleria dovrebbe essere realizzata, invitando i destinatari a una attenta valutazione del caso. Questo il testo della lettera:

Pur consapevole che il sito presenta varie criticità di carattere idrogeologico, il nuovo manufatto che si intende realizzare si estenderebbe dalla Galleria Pizzo verso il Centro Abitato con una lunghezza complessiva pari a 300 metri (tunnel), di cui 150 sono prospicienti al tratto di versante interessato dal poderoso intervento di messa in sicurezza già realizzato da ANAS in occasione del movimento franoso del 2016 (muraglione unitamente ad una nuova rete paramassi in aggiunta alle reti in adesione chiodate) - scrive Francesco Cozzi -. L'Amministrazione Comunale di Arenzano ha proposto un'alternativa di minor impatto e rispetto paesaggistico, con il posizionamento di una nuova rete paramassi ad alcuni metri del muraglione esistente. Ho preso atto che codeste Amministrazioni non hanno rassegnato il parere di competenza all'interno dell'istituto della Conferenza dei Servizi. In effetti il progetto realizzato da ANAS parrebbe comprimere i valori paesaggistici e la bellezza panoramica dell'area (sede stradale della via Aurelia) ricompresi nel Decreto Ministeriale 19 giugno 1958, attraverso il quale viene imposto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto che si intenda erigere nella zona - continua a spiegare il Difensore Civico -.  La dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico costituisce una categoria di interesse pubblico, sia perché, comunque, la disciplina costituzionale del paesaggio (art. 9) erige il valore estetico culturale a valore primario dell'ordinamento.- Peraltro anche l'art.146 del Codice impone l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica per porre interventi su aree di interesse paesaggistico sottoposte a tutela, precisando che la stessa non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Ad ulteriore conferma dell'esclusione del silenzio-assenso "verticale" in materia di tutela paesaggistica, si evidenzia che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.160 del 23 maggio 2021, con riferimento all'art.146 del Codice dei Beni Culturali, evidenzia che tale esclusione si pone in linea con quanto stabilito dall'art. 20, comma 4, della legge 241/90, che vieta la formazione del silentium del provvedimento conclusivo nei procedimenti implicanti la tutela di interessi sensibili. Si invitano pertanto le Amministrazioni in indirizzo a effettuare tutte le indagini circa la compatibilità paesaggistica dell'opera, proprio in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti nonché della portata e gli effetti sugli strumenti paesaggistici vigenti, inclusa la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art.140 del Codice”. 

C.O.

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