Economia - 22 dicembre 2025, 13:00

Visita Medica dopo assenze prolungate: obbligo limitato ai Lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria

Solo i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria devono effettuare il controllo dopo assenze prolungate: le linee guida del Ministero del Lavoro.

Visita Medica dopo assenze prolungate: obbligo limitato ai Lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di sottoporre i Lavoratori a Visita Medica prima della ripresa dell’attività, in caso di assenza superiore a 60 giorni continuativi per motivi di salute, riguarda esclusivamente coloro che sono soggetti a Sorveglianza Sanitaria. Tale indicazione, emersa dall’Interpello n. 1/2024, definisce con precisione l’ambito di applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008, evitando interpretazioni estensive che coinvolgerebbero Lavoratori non esposti a rischi professionali specifici.

Contesto normativo e definizione della Sorveglianza Sanitaria

La normativa principale di riferimento è il Decreto Legislativo 81 del 2008, il cosiddetto Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che disciplina le procedure di tutela della salute dei Lavoratori in relazione ai rischi presenti nell’ambiente lavorativo. Tra gli strumenti di prevenzione, la Sorveglianza Sanitaria rappresenta un insieme di accertamenti medici mirati a garantire che le condizioni di salute dei Lavoratori non siano compromesse dalle mansioni svolte o dai pericoli specifici insiti nell’attività.

Il decreto prescrive che il Datore di Lavoro debba nominare un Medico Competente incaricato di effettuare tali controlli quando la Valutazione dei Rischi lo richiede. Inoltre, è sua responsabilità assegnare i compiti lavorativi tenendo conto delle condizioni di salute del personale e vigilare affinché nessun Lavoratore venga impiegato in mansioni per le quali non sia stato accertato l’idoneità sanitaria.

La Visita Medica dopo assenze prolungate: il chiarimento della Commissione per gli Interpelli

Il quesito posto dall’Università degli Studi di Milano ha riguardato l’obbligo di sottoporre a Visita Medica i Lavoratori che rientrano in azienda dopo un’assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi, in particolare se questo obbligo valga anche per coloro che non sono soggetti a Sorveglianza Sanitaria.

La Commissione per gli Interpelli ha risposto, con il documento n. 1 del 2024, che tale visita preventiva alla ripresa dell’attività lavorativa si applica esclusivamente ai Lavoratori per i quali è prevista la Sorveglianza Sanitaria. Questo significa che l’obbligo è circoscritto a chi svolge mansioni con rischi specifici e per i quali il Medico Competente deve esprimere un Giudizio di Idoneità, in linea con quanto stabilito dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, la norma richiede che la visita sia effettuata "precedentemente alla ripresa del lavoro" per verificare che il Lavoratore possa sostenere le mansioni assegnate senza mettere a rischio la propria salute o sicurezza.

Interpretazioni giurisprudenziali e obblighi del Datore di Lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7566 del 27 marzo 2020, ha ribadito che la Visita Medica di cui all’articolo 41 deve precedere effettivamente la riassunzione delle mansioni precedenti da parte del Lavoratore dopo un’assenza superiore a due mesi continuativi. La verifica riguarda esclusivamente le mansioni già svolte prima dell’interruzione, in quanto è solo in tali casi che la valutazione di idoneità ha senso dal punto di vista della tutela della salute.

Di conseguenza, il Datore di Lavoro deve garantire che i Lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria non riprendano la loro attività senza il giudizio favorevole del Medico Competente. Ciò si inserisce in un quadro più ampio di responsabilità che include anche l’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti organizzativi o tecnologici che possono influire sui rischi professionali.

A commentare le ricadute operative per le imprese è il Sig. Raffaele Poleo, RSPP e Formatore sulla Sicurezza, professionista che in GDM – https://www.gdmsanita.it/ si occupa anche di individuare il fabbisogno delle Aziende che richiedono supporto, proponendo servizi su misura calibrati sulla reale situazione organizzativa e sui rischi presenti. «Il chiarimento della Commissione consente alle imprese di concentrare le procedure di rientro solo sui Lavoratori realmente esposti a rischi specifici, evitando controlli superflui ma garantendo massima tutela dove necessario». Poleo evidenzia inoltre che «una gestione corretta della Sorveglianza Sanitaria richiede un dialogo costante tra Medico Competente, RSPP e Datore di Lavoro, così da integrare tempestivamente eventuali aggiornamenti nella Valutazione dei Rischi».

Implicazioni pratiche e futuri sviluppi

Questo chiarimento normativo consente di evitare che si applichino indiscriminatamente visite mediche obbligatorie a tutti i Lavoratori dopo assenze prolungate, riducendo così oneri amministrativi e costi per le imprese in assenza di rischi specifici. Il focus rimane centrato sulla tutela dei Lavoratori esposti a pericoli reali legati alle loro mansioni.

L’interpretazione precisa della Commissione potrà influenzare le prassi aziendali e le procedure di gestione delle assenze per malattia, specialmente in contesti produttivi complessi dove la Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria per categorie di rischio. Inoltre, potrebbe stimolare un maggior controllo e aggiornamento delle Valutazioni dei Rischi, con conseguente miglioramento delle politiche di prevenzione.

I.P.

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