Il sistema di difetti nella parte sommitale dello strallo della pila 9, la prevedibilità e l’evitabilità del crollo, le violazioni delle regole di sorveglianza da parte del concessionario e di Spea e quelle relative alla vigilanza pubblica esercitata dal ministero delle Infrastrutture. Sono alcuni dei principali elementi sui quali si fonda la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, illustrati in un comunicato dalla Presidenza del Tribunale di Genova dopo la lettura del dispositivo.
Una prima spiegazione necessariamente sintetica, precisa il Tribunale, considerata la straordinaria complessità del processo e in attesa delle motivazioni, che dovranno essere depositate entro 90 giorni, termine prorogabile per legge di ulteriori tre mesi.
“Premessa la complessità del processo, la quale non consente in questo contesto un’articolata spiegazione del dispositivo della sentenza letta all’udienza del 16 luglio 2026, si evidenziano comunque alcuni aspetti di interesse pubblico ad uso stampa”, chiarisce la Presidenza.
Il Tribunale ricostruisce innanzitutto i numeri del procedimento, iniziato nel luglio del 2022 e concluso con 32 condanne per il crollo del viadotto Polcevera del 14 agosto 2018, nel quale morirono 43 persone.
Le persone inizialmente imputate erano 59, due delle quali sono morte durante il procedimento e per una delle quali la posizione era già stata separata. Gli imputati sono stati assistiti complessivamente da 67 difensori.
Le parti civili ammesse erano 213, su 658 richieste di costituzione. Quarantasei hanno successivamente revocato la propria partecipazione al processo. Tra le parti civili figuravano la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria e il Comune di Genova, rappresentate complessivamente da 33 avvocati.
Le contestazioni erano contenute in 112 capi d’imputazione, inseriti in un decreto che disponeva il giudizio composto da 1.479 pagine.
Sono state celebrate 284 udienze, trascritte in 24.247 pagine, alle quali si aggiungono 10.431 pagine di verbali redatti in forma riassuntiva dalla cancelleria. Durante il dibattimento sono stati ascoltati 282 testimoni e consulenti tecnici e quattro periti.
Dodici imputati si sono sottoposti all’esame, mentre altri 21 hanno reso dichiarazioni spontanee, accompagnandole con memorie di centinaia di pagine. Il pubblico ministero ha depositato documenti per circa 7mila pagine e le difese oltre 200 memorie per un totale di circa 12mila pagine.
La documentazione cartacea acquisita riempie 332 faldoni, ai quali si aggiungono 352 supporti informatici, per un totale di circa 12 terabyte di materiale.
Nel merito del verdetto, il Tribunale spiega di essere arrivato alle condanne per alcuni dei reati più gravi contestati, riconoscendo il crollo colposo e, a seconda del periodo preso in considerazione e delle singole posizioni, l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale oppure l’omicidio stradale.
Tra i temi affrontati nel lungo dibattimento, la Presidenza indica “un sistema di difetti collocato nella parte sommitale dello strallo di pila 9, lato Genova mare, del viadotto Polcevera, alla base del cinematismo del crollo verificatosi il 14 agosto 2018”.
L’altro punto centrale è stato quello della “prevedibilità e dell’evitabilità del tragico evento”, valutato dal collegio anche alla luce del supplemento di perizia disposto durante il processo.
Le motivazioni dovranno chiarire nel dettaglio come i giudici abbiano ricostruito il rapporto tra i difetti dell’opera, le attività di controllo e manutenzione e le condotte attribuite a ciascuno degli imputati condannati.
Una prima area di responsabilità riguarda i ruoli ricoperti all’interno delle organizzazioni del concessionario autostradale, Autostrade per l’Italia, e di Spea, la società alla quale erano delegate le attività di sorveglianza attraverso una convenzione.
Il processo, spiega il Tribunale, ha affrontato il tema della violazione delle regole cautelari relative alla doverosa sorveglianza della parte superiore delle pile strallate del ponte Morandi, compresa la pila 9 lato Genova mare, successivamente collassata.
Regole che il collegio ha ricavato, tra le altre fonti, dalla circolare numero 6736/61A1 emanata dal ministero dei Lavori pubblici nel 1967.
“Da organigrammi agli atti, per le figure apicali le responsabilità ritenute si inquadrano nei ruoli direttivi assunti, mentre per le altre figure esse si inquadrano rispetto alle competenze organizzative in tema di monitoraggio dell’opera autostradale”, precisa il Tribunale.
Una formulazione che attribuisce rilievo sia alle responsabilità dei vertici sia ai compiti concretamente affidati alle figure tecniche e operative incaricate della sorveglianza dell’infrastruttura.
Il secondo settore riguarda il controllo pubblico esercitato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Alcuni imputati sono stati ritenuti responsabili per i ruoli assunti nella complessa organizzazione del soggetto pubblico vigilante. In questo ambito, il processo ha affrontato la violazione delle regole cautelari relative alla “doverosa vigilanza della sorveglianza altrui”.
Il compito del ministero, dunque, non era quello di sostituirsi direttamente alla concessionaria nelle attività tecniche, ma di verificare che Aspi e Spea svolgessero correttamente e in maniera adeguata le funzioni di sorveglianza loro assegnate.
La sentenza ha riconosciuto responsabilità anche in questo filone, infliggendo, tra le altre, una condanna a cinque anni all’ex direttore della vigilanza del ministero Mauro Coletta.
Un altro passaggio rilevante riguarda il progetto di rinforzo delle pile 9 e 10.
Il Tribunale ricorda che, a partire dal 2015, per il ponte Morandi erano state avviate prima la progettazione preliminare e definitiva e successivamente quella esecutiva per il rafforzamento delle due pile. Tra queste figurava proprio la pila 9, poi crollata.
Tali iniziative, sottolinea il comunicato, non furono portate a “risolutiva esecuzione”.
Su questo fronte sono state riconosciute responsabilità ad alcuni imputati appartenenti alla stazione appaltante e ad alcuni professionisti incaricati della progettazione.
Il processo ha esaminato in particolare la violazione delle regole cautelari relative alle diverse fasi progettuali, individuate, tra le altre fonti, nel Codice degli appalti pubblici del 2016, nel regolamento attuativo del 2010 rimasto temporaneamente in vigore e nelle Norme tecniche per le costruzioni del 2008.
Altre condanne hanno riguardato componenti del Comitato tecnico amministrativo, chiamato a esprimersi durante la fase pubblica di approvazione del progetto esecutivo di rinforzo. Anche in questo caso il collegio ha ritenuto violate alcune regole cautelari connesse all’iter di valutazione e approvazione progettuale.
Per tutte le posizioni il Tribunale ha escluso la cosiddetta colpa con previsione, vale a dire l’aggravante applicabile quando l’autore della condotta, pur non volendo l’evento, ne abbia concretamente previsto la possibilità.
Nel dispositivo era stata esclusa anche l’aggravante lavoristica, legata alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nonostante questa esclusione, il Tribunale precisa che, per i reati oggetto di condanna, i termini di prescrizione risultano comunque raddoppiati in applicazione dell’articolo 157 del Codice penale.
Un aspetto sottolineato anche dalla presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi Egle Possetti, che dopo il verdetto aveva manifestato sollievo per la maggiore durata dei termini di prescrizione in vista dei successivi gradi di giudizio.
La Presidenza del Tribunale chiarisce inoltre il criterio giuridico seguito per distinguere le posizioni dei singoli imputati.
Il processo si è svolto sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di reati colposi, secondo la quale è necessario individuare per ciascun soggetto una specifica area di rischio che aveva il dovere di governare.
Soltanto dopo avere individuato quell’area è possibile formulare un rimprovero personale per colpa, valutando la condotta e le competenze del singolo imputato.
“In mancanza di un’area di rischio da governare, l’assoluzione è per non aver commesso il fatto, mentre, in difetto di altri requisiti del rimprovero soggettivo colposo, l’assoluzione è perché il fatto non costituisce reato”, spiega il Tribunale.
È il passaggio che consente di leggere le differenti formule utilizzate per le 24 assoluzioni relative alle accuse di crollo, omicidio e lesioni.
Secondo il legale del Comitato delle vittime Raffaele Caruso, proprio le assoluzioni dimostrerebbero che il collegio non si è limitato a collegare automaticamente le responsabilità ai ruoli ricoperti, ma ha valutato le condotte personali e le competenze di ciascun imputato.
Diverso l’esito per le numerose contestazioni di falso e rifiuto di atti d’ufficio.
Su questi reati, formulati dalla Procura sotto differenti profili, il Tribunale ha disposto una serie di proscioglimenti con formule diverse, come riportato dettagliatamente nel dispositivo.
Sono stati inoltre assolti perché il fatto non sussiste tutti gli imputati accusati di attentato alla sicurezza dei trasporti e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
Alcune contestazioni relative alle lesioni e ai falsi sono state invece dichiarate prescritte.
Il comunicato si conclude ricordando che quella pronunciata il 16 luglio è una sentenza di primo grado, destinata a essere esaminata nei successivi eventuali giudizi di appello e Cassazione.
“Laddove si è giunti a condanna, si evidenzia in ogni caso che si tratta di condanne allo stato non definitive, ragione per cui, per tutti, deve ribadirsi la presunzione di innocenza fino all’accertamento definitivo”, sottolinea il Tribunale di Genova.
Il quadro completo della decisione e le ragioni che hanno portato alle 32 condanne e alle assoluzioni saranno contenuti nelle motivazioni. Il collegio si è riservato 90 giorni per il deposito, con la possibilità prevista dalla legge di una proroga di altri 90.