Niente abolizione e nessuno sconto sul bollo auto, ma dal 2028 cambieranno le scadenze e alcune delle regole che disciplinano la tassa automobilistica. La mini-riforma approvata dal governo il 5 agosto punta soprattutto a uniformare un sistema che oggi presenta differenze tra le Regioni, introducendo un criterio legato direttamente al mese di immatricolazione del veicolo.
La principale novità scatterà dal 1° gennaio 2028 e riguarderà il primo pagamento del bollo. Per le auto di nuova immatricolazione il versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’immatricolazione, indipendentemente dal giorno in cui il mezzo è stato registrato.
Se, ad esempio, un’auto verrà immatricolata nel mese di gennaio, il primo bollo potrà essere pagato entro la fine di febbraio. A partire dall’anno successivo, invece, la scadenza tornerà al mese originario di immatricolazione: nello stesso esempio, il rinnovo dovrà quindi essere effettuato entro il 31 gennaio.
Il nuovo meccanismo varrà però soltanto per i veicoli che entreranno in circolazione con il nuovo regime. Per le auto già immatricolate non cambierà nulla e continueranno ad applicarsi le attuali scadenze, comprese quelle tradizionalmente collocate nei mesi di aprile, agosto e dicembre.
Non cambierà neppure il modo con cui viene determinato l’importo della tassa. Il bollo continuerà a essere calcolato principalmente sulla base della potenza del veicolo espressa in kW e della sua classe ambientale, da Euro 0 a Euro 6, mentre le Regioni manterranno la possibilità di intervenire sugli importi nei limiti previsti dalla normativa.
Alle amministrazioni regionali sarà inoltre consentito, per determinate categorie di veicoli, introdurre un pagamento con cadenza quadrimestrale. In questo caso l’importo annuale potrà essere suddiviso in tre versamenti, sempre prendendo come riferimento il mese di immatricolazione.
La riforma interviene anche su un problema pratico: il pagamento effettuato per errore alla Regione sbagliata. In questi casi saranno le stesse amministrazioni regionali a trasferirsi le somme, evitando al contribuente di dover recuperare quanto versato e procedere con un secondo pagamento.
Nessuna rivoluzione, almeno per ora, nemmeno sul superbollo, la maggiorazione prevista per i veicoli di maggiore potenza, che rimarrà in vigore. Restano inoltre ferme le agevolazioni e le esenzioni previste dalla normativa, comprese quelle applicate in diverse Regioni ai veicoli elettrici.
Un altro capitolo riguarda le auto a noleggio e più in generale i veicoli intestati alle società. La nuova disciplina mira a collegare il gettito del bollo al territorio nel quale il mezzo viene effettivamente utilizzato e l’attività viene gestita in via principale, anziché fare riferimento esclusivamente alla sede legale dell’impresa.
Per le società estere attive nel settore del noleggio verrà invece presa in considerazione la Regione nella quale si trova la sede secondaria e viene svolta principalmente l’attività.
Alcune modifiche arriveranno già prima del 2028. Dal 1° gennaio 2027, i contratti di locazione a lungo termine senza conducente dovranno essere annotati anche al PRA, il Pubblico registro automobilistico.
La nuova disciplina interviene anche sui veicoli usati. Tra le misure previste figura la possibilità di sospendere il pagamento in determinate ipotesi legate alla vendita del mezzo, purché il passaggio di proprietà venga trascritto al PRA entro 60 giorni. Sarà poi il nuovo proprietario a riallineare la posizione del veicolo rispetto alle nuove scadenze legate all'immatricolazione.
Viene infine chiarita la situazione dei mezzi sottoposti a fermo amministrativo di natura fiscale: il fatto che il veicolo non possa circolare non interromperà l'obbligo tributario e il bollo continuerà quindi a essere dovuto durante il periodo di fermo.
La riforma, dunque, non alleggerisce il peso economico della tassa automobilistica ma ne modifica soprattutto il calendario e alcuni criteri amministrativi. Per il quadro definitivo delle disposizioni e delle relative decorrenze sarà comunque necessario fare riferimento al testo ufficiale e alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.






