Trasporti e viabilità - 30 settembre 2026, 17:02

Raddoppio ferroviario Genova-Ventimiglia, il TAR respinge il ricorso del WWF e dei cittadini sull'intesa regionale

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto infondate le contestazioni sulla VIA e inammissibili quelle relative al tracciato dell'opera

Raddoppio ferroviario Genova-Ventimiglia, il TAR respinge il ricorso del WWF e dei cittadini sull'intesa regionale

Il TAR Liguria, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso presentato dall'Associazione WWF Savona Odv e da numerosi cittadini liguri contro la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2021 relativa all'intesa sulla localizzazione del "Completamento raddoppio linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e potenziamento tecnologico". La sentenza chiude il giudizio avviato contro il provvedimento regionale. Nel procedimento si erano costituiti la Regione Liguria e Rete Ferroviaria Italiana, mentre Italferr non si era costituita. I ricorrenti contestavano, tra gli altri aspetti, la validità della valutazione di impatto ambientale e la mancata valutazione di alternative al tracciato.

Al centro della vicenda c'è un'opera inserita nel Primo Programma delle opere strategiche approvato dal CIPE nel 2001, classificata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come infrastruttura di preminente interesse nazionale. Il progetto definitivo, redatto da RFI nel 2011 e trasmesso al Ministero nel 2012, era stato condiviso attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto da RFI, Regione Liguria, Comuni e Province interessate. Nel novembre 2021 il Commissario straordinario aveva chiesto alla Regione di confermare l'intesa sulla localizzazione dell'intervento. Dopo l'acquisizione dei pareri degli enti interessati, la Giunta regionale aveva quindi approvato l'intesa, precisando la "necessità di approfondire le osservazioni in sede di conferenza dei servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo".

Una delle principali contestazioni riguardava la valutazione di impatto ambientale del 1996, che secondo i ricorrenti sarebbe stata ormai scaduta e avrebbe richiesto una nuova VIA, comprensiva anche della valutazione di incidenza. Il TAR ha però ritenuto infondata la censura. I giudici hanno sottolineato che la delibera regionale si è limitata a confermare un'intesa sulla localizzazione già espressa in precedenza, prendendo atto anche delle osservazioni emerse. Quanto alla durata della VIA, la sentenza richiama l'articolo 51 del decreto legge 76 del 2020, secondo cui, per determinate infrastrutture ferroviarie, la durata dell'efficacia del provvedimento ambientale non può essere inferiore a dieci anni. Per il TAR, la norma ha assicurato una durata minima legale della valutazione ambientale, proprio per evitare che opere infrastrutturali complesse perdessero efficacia a causa dei lunghi tempi necessari per progettazione, finanziamento e realizzazione.

Il secondo motivo di ricorso riguardava invece la scelta del tracciato e la presunta mancata valutazione delle alternative. Anche su questo punto il TAR non ha accolto le contestazioni. Secondo i giudici, la censura è inammissibile perché mira a mettere in discussione valutazioni contenute nella VIA del 1996 e il tracciato approvato con la delibera CIPE del 2005, provvedimenti che non erano stati impugnati nel giudizio. Inoltre, la contestazione investirebbe il merito della scelta amministrativa relativa alla localizzazione dell'opera, che costituisce espressione della discrezionalità dell'amministrazione. Il Collegio ha quindi concluso che i motivi di ricorso risultano infondati e, per alcuni profili, anche inammissibili.

Il ricorso è stato così definitivamente respinto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. La sentenza precisa inoltre che, considerata la particolarità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate. Il procedimento riguardava in particolare la deliberazione regionale n. 1233 del 23 dicembre 2021, con la quale era stata confermata l'intesa sulla localizzazione dell'opera ferroviaria. La pronuncia del TAR, dunque, non entra nel merito di una nuova approvazione del progetto, ma giudica la legittimità del provvedimento regionale impugnato e delle contestazioni formulate dai ricorrenti nei suoi confronti.

Carlo Alessi

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