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Sanità | 11 agosto 2021, 07:22

Green Pass, arrivano i chiarimenti del Viminale: gli esercenti potranno controllare l'identità solo in caso di incongruenze

I documenti d'identità potranno essere verificati solo dai pubblici ufficiali ma se si verificano casi sospetti gli esercenti potranno richiederlo

Green Pass, arrivano i chiarimenti del Viminale: gli esercenti potranno controllare l'identità solo in caso di incongruenze

È stata adottata nella serata di ieri dal Viminale la circolare a firma del capo di gabinetto, Prefetto Bruno Frattasi, che fornisce ai prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19.

Nel testo è stato evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio. 

E' stata richiamata, inoltre, la massima attenzione sull’attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo della certificazione facendone oggetto di un'apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori.

Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, è stato precisato dal Ministero dell'Interno che le disposizioni individuano due diverse e successive fasi.

La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività. Ricorre in ogni caso come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti.

La seconda fase, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario del green pass, della propria identificazione personale mediante l'esibizione di un documento d' identità.

Si tratterebbe, comunque, come specificato dalla circolare, di un'ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni. Visto che si tratta di un'attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d'identità, la disposizione indica tra i soggetti investiti dalla verifica in primo luogo "i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni", muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge. 

 

 

 

La verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione stessa. La verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando è percepita l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi. "È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali" continuano nella circolare. 

La non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima incorrerà in una sanzione che risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente. 

Il green pass quindi non sarà richiesto per i servizi erogati all'aperto oltre all'asporto e per il consumo al banco, saranno comunque confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale.

In allegato la circolare del Viminale:

Files:
 Circolare Viminale certificazione verde (0.9 MB)

Luciano Parodi

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