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Attualità | 04 agosto 2022, 18:13

Lavori sull’Entella, il vincolo paesaggistico non influisce sulla realizzazione della diga

L’associazione Italia Nostra Tigullio invia un atto di diffida

Lavori sull’Entella, il vincolo paesaggistico non influisce sulla realizzazione della diga

Sono ripartiti i lavori sulla sponda lavagnese del fiume Entella per il progetto della diga Perfigli e, di conseguenza, si sono riaccese le polemiche sulla realizzazione del progetto.

Sono sempre più numerose le realtà (associazioni ambientaliste, i comuni lungo le sponde del fiume, residenti) contrarie alla realizzazione della diga, un progetto che prevede la messa in sicurezza del tratto finale del fiume Entella.

Come un fulmine al ciel sereno la scorsa settimana è arrivata la comunicazione ad alcuni residenti che i lavori sarebbero ripresi dopo praticamente un anno di stallo dall’apertura del cantiere per la bonifica bellica. Alcuni lavoratori incaricati dalla ditta sono dunque ritornati sull’area di cantiere e, nel frattempo, città metropolitana di Genova (che porta avanti l’iter dei lavori) sta incontrando i proprietari dei terreni per condividere le novità (ancora poco chiare). 

Intanto l’associazione Italia Nostra Tigullio, da sempre contraria al progetto, ha inviato alle autorità competenti una diffida alla prosecuzione dei lavori senza le necessarie e preventive autorizzazioni degli enti deputati alla tutela dell’area. Sull’area di cantiere infatti pende un iter amministrativo di apposizione del vincolo paesaggistico che però non sembra interessare alla città metropolitana di Genova.

“Come è noto, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, dal giorno della pubblicazione della proposta di apposizione del vincolo, decorrono gli effetti di cui all’art. 146, comma 1, dello stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio -  si legge nella nota di diffida inviata a Regione Liguria e Ministero della Cultura - La proposta di vincolo determina dunque il regime di tutela per il quale non sono possibili interventi che possano compromettere i valori che si rende necessario preservare, sicché non è allo stato possibile porre in atto il progetto in questione, il quale è privo dell’autorizzazione di cui al sopra citato art. 146.

La proposta di vincolo ha infatti, di per sé, una sua autonoma valenza di “salvaguardia”, a prescindere dalla conclusione del procedimento di notevole interesse pubblico del bene soggetto a tutela ( cfr., fra le tante, Cass. Pen., Sez. II, Sent. 6617/2012).

Allo stato attuale, dunque, la prosecuzione dei lavori costituirebbe violazione dell’art. 181 del D.Lgs. 42/2004, nonché dell’art. 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali).

Considerata, inoltre, la notoria e documentata valenza storico-culturale del cd. “seggiun”, proseguire i lavori significherebbe violare l’art. 733 c.p. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) nonché, sotto diversi profili, lo stesso D.Lgs. 42/2004.

Vista, inoltre, la notoria esistenza di un cd. “S.I.C.”, nonché la sicura valenza ambientale dell’area, proseguire i lavori attualmente causerebbe violazione dell’art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat o di un sito protetto).
Tanto premesso La scrivente Associazione diffida i soggetti in indirizzo dalla prosecuzione dei lavori di cui al sopra citato progetto, senza la preventiva autorizzazione degli Enti deputati alla tutela dell’area.

In caso di inosservanza provvederà a trasmettere opportuna notizia di reato alle competenti autorità nonché di adire l’autorità giudiziaria per il ristoro dei danni ambientali”.

Marco Garibaldi

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