Guidare con tracce di psicofarmaci nel sangue e rimanere coinvolti in un incidente stradale non fa scattare in automatico la condanna penale. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova, che ha assolto un automobilista di 26 anni dall’accusa di guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope, nonostante i test tossicologici eseguiti dopo lo scontro avessero evidenziato la presenza di benzodiazepine nel suo organismo.
Nelle motivazioni della sentenza, il giudice Giorgio Morando ha chiarito un principio giuridico fondamentale: la semplice positività agli esami di laboratorio non può essere considerata una prova sufficiente a dimostrare lo stato di reale alterazione psicofisica del conducente nel momento in cui si trova al volante. Nel caso specifico, per giungere all'assoluzione, sono risultati decisivi l’assenza di ulteriori elementi probatori a carico del giovane e, soprattutto, l'esito di una valutazione clinica effettuata nell'immediatezza dei fatti, la quale aveva escluso in modo chiaro qualsiasi segno manifesto di alterazione.
La decisione del magistrato genovese poggia su fondamenta giuridiche recentemente aggiornate. La sentenza richiama infatti esplicitamente sia la recente riforma del Codice della Strada, sia una cruciale pronuncia della Corte Costituzionale emessa nel corso del 2026.
Secondo questo moderno orientamento giurisprudenziale, ai fini della responsabilità penale non è più sufficiente riscontrare la mera presenza della sostanza all’interno dell’organismo, dal momento che alcune molecole possono rimanere rintracciabili nei fluidi biologici anche quando l'effetto farmacologico è ormai svanito. Diventa invece penalmente necessario accertare e dimostrare una condizione di effettivo e concreto pericolo per la sicurezza stradale. Un tassello fondamentale che nel processo a carico del ventiseienne è venuto a mancare, traducendosi in una formula assolutoria.














