Una “forma assai grave di coercizione”, esercitata su una ragazza costretta a subire “pratiche sessuali prolungate, dolorose, umilianti e mortificanti”. Sono alcuni dei passaggi contenuti nelle motivazioni con cui la Corte d’Appello di Genova ha confermato la responsabilità dei pallanuotisti Marco Nebbia e Tommaso Baldineti, condannati per violenza sessuale.
I giudici di secondo grado hanno ridotto le pene inflitte in primo grado, riconoscendo agli imputati le attenuanti generiche nella massima estensione. Nebbia, difeso dagli avvocati Fabio La Mattina, Monica Tranfo e Andrea Vernazza, è stato condannato a 5 anni, 5 mesi e 10 giorni, mentre Baldineti, assistito da Michele Ispodamia e Alberto Caselli Lapeschi, a 5 anni, 4 mesi e 15 giorni. In primo grado le condanne erano state rispettivamente di 6 anni e 6 mesi e di 6 anni e 3 mesi.
La Corte ha respinto la ricostruzione difensiva secondo cui la giovane avrebbe avuto rapporti consenzienti con entrambi. A sostegno della propria valutazione, i giudici richiamano anche i video acquisiti agli atti, ritenuti compatibili con il racconto fornito dalla ragazza.
Secondo quanto ricostruito nella sentenza, vi sarebbe stato inizialmente un rapporto consensuale tra la giovane e Nebbia. Successivamente sarebbe arrivato Baldineti e sarebbe stata avanzata la richiesta di un rapporto a tre, alla quale la ragazza non avrebbe acconsentito.
Nelle immagini successive, scrivono i giudici, la giovane appare “totalmente passiva e inerme” durante l’atto sessuale da parte di Baldineti. Nei filmati, secondo la Corte, non emergerebbero gesti o espressioni vocali tali da dimostrare una partecipazione consapevole e volontaria.
Un altro elemento preso in esame riguarda le condizioni della ragazza, che aveva assunto alcol. Per i giudici non si trovava in uno stato di totale incapacità, ma l’alterazione sarebbe stata comunque compatibile con una ridotta capacità di opporsi in maniera decisa agli atti sessuali non voluti.
“Il consenso non è presunto se una persona ha perso in qualche misura i freni inibitori”, sottolinea la Corte, precisando inoltre che il consenso prestato a un rapporto con una persona non può essere automaticamente considerato valido anche nei confronti di un’altra.
Nelle motivazioni viene richiamata anche la particolare gravità delle modalità contestate, che secondo i giudici “appaiono esprimere volontà di sopraffazione e disprezzo verso la persona offesa”. Una valutazione che si inserisce nel solco della sentenza di primo grado, nella quale il tribunale di Genova aveva fatto riferimento a “serate seriali” e a ragazze considerate come “trofei”.
La riduzione delle pene è arrivata attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse nella massima estensione tenendo conto, tra gli altri aspetti, della giovane età degli imputati e della loro immaturità emotiva.
La Corte ha invece dichiarato il non doversi procedere per il reato di interferenze illecite nella vita privata per difetto della condizione di procedibilità.
Confermata anche la condanna per la diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Secondo i giudici, infatti, anche un eventuale consenso alla realizzazione delle riprese non avrebbe comportato automaticamente il consenso alla loro successiva diffusione.
Restano infine confermate le responsabilità contestate in relazione ad alcuni filmati che riguardavano due ragazze che, all’epoca dei fatti, erano minorenni.














